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Domande di part-time nella scuola a.s. 2019/2020. Scadenza il 15 marzo 2019

Il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato può presentare la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per il rientro al tempo pieno.

Entro il 15 marzo 2019 gli interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2019/2020 oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

 

Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio.

 

La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

 

Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

 

È possibile avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8 del DLgs 81/15: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore in assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da medesime gravi patologie.

 

Nella domanda, vanno indicate la modalità di richiesta e cioè:

 

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).

 

Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti.

 

La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca siglato il 19 aprile 2018 ed il Decreto legislativo 81/15.