Congedo straordinario GENITORI per sospensione attività didattica in presenza di cui all'art. 22 bis del DL 137/2020
- 18 Gennaio 2021
- Pubblicato 18 Gennaio 2021
il DL 137/2020 convertito in L 176/2020 prevede novità per i genitori i cui figli non frequentano la scuola in presenza, a causa della sospensione delle attività didattiche, nelle c.d. "zone rosse", e per i genitori che hanno figli disabili gravi, sempre con riferimento alla sospensione delle lezioni in presenza indipendentemente dalla "zona" in cui rientra la propria regione.
Si tratta nello specifico del congedo di cui possono fruire solo i lavoratori dipendenti che si trovino in queste due casistiche:
1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado (scuole medie) ed iscritti al secondo e terzo anno, a cui sia stata sospesa l'attività didattica in presenza in quanto rientranti nelle c.d. zone "rosse".
2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l'ambito di applicazione del congedo è l'intero territorio nazionale.
L'indennità di congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione.
Il genitore può chiedere il congedo solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working.
Nella scheda sono elencati destinatari, requisiti e tempistiche per la fruizione di questo congedo straordinario, confrontandoli, al contempo, con quelli del "congedo di sospensione delle attività didattiche in presenza di figli conviventi minori di 14 anni" di cui all'art. 21 del DL 104/2020.
Si ricorda che per il personale docente e ATA la domanda va presentata esclusivamente alla propria scuola di servizio.