COVID: riepilogo delle disposizioni contenute nel D.L.44/2021 per il periodo 7/30 aprile 2021
- 07 Aprile 2021
- Pubblicato 07 Aprile 2021
Con nota n. 491 del 6 aprile 2021, che si allega, il Ministero ha fornito alle scuole un riepilogo delle disposizioni contenute nel D.L.44/2021 che ha prorogato, per il periodo dal 7 aprile al 30 aprile 2021, l'applicazione delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.
Il suddetto decreto introduce, all'articolo 2, nuove disposizioni riguardanti "le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado".
Scuole dell'infanzia, primarie e prima classe della scuola secondaria di I grado
Assicurano le attività didattiche in presenza indipendentemente dalla "zona" in cui si trovino (anche se situate in "zona rossa").
Classi seconde e terze delle scuole secondarie di I grado
- Zona gialle e arancione: attività didattiche in presenza.
- Zona rossa: attività didattiche esclusivamente in modalità a distanza.
Scuole secondarie di II grado
- Zona gialle e arancione: le scuole adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche garantendo l'attività in presenza ad almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione scolastica.
- Zona rossa: attività didattiche esclusivamente in modalità a distanza.
Possibilità di svolgere comunque attività in presenza
Riguarda i Laboratori, l'Inclusione scolastica alunni con disabilità e con bisogni educativi.
Sull'intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico 12 marzo 2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che necessitino di mantenere una relazione educativa atta a consentire l'effettiva inclusione scolastica.
Provvedimenti dei Presidenti delle Regioni o delle P.A. di Trento e Bolzano e dei sindaci
Le disposizioni possono essere derogate "solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente alto elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".
nota n. 491 del 6 aprile 2021